Il ruolo dell’amministratore condominiale

Il ruolo dell’amministratore condominiale

L’amministratore condominiale, insieme con l’assemblea condominiale, rappresenta la figura principe del condominio, con cui si pone in una forma dualistica come l’organo esecutivo del condominio, mentre l’assemblea rappresenta l’organo deliberativo.

Già da questa prima definizione dell’amministratore appare chiaro che questa figura deve compiere gli atti deliberati in assemblea e, eccezion fatta per le previsioni normative e regolamentari, non può compiere atti nel nome del condominio che non siano stati deliberati.

La nomina, revoca e gli obblighi dell’amministratore sono disciplinati nel nostro Codice Civile ex art. 1129, il quale prevede espressamente la nomina di questa figura nel caso ci siano più di 8 condomini. Da ciò se ne deduce che qualora i condomini fossero meno di 8, a nomina dell’amministratore è facoltativa, ma non vietata. La nomina dell’amministratore avviene normalmente per delibera assembleare, in forma residuale in forma giudiziale.

All’art. 1130 vengono disciplinate le attribuzioni dell’amministratore, di cui la principale è quella di eseguire il deliberato dell’assemblea da cui si deduce, come spiegato ivi sopra, che si tratta di un organo esecutivo.

Compito dell’amministratore è anche quello di far rispettare le norme disciplinate nel regolamento di condominio, qualora fosse redatto.

Nel caso in cui uno o più condomini contravvengano a tale regolamento, l’art. 70 dd aa, prevede che l’amministratore, qualora sia stabilito dallo stesso regolamento, possa comminare una sanzione compresa tra un massimo di 200 euro e 800 euro nel caso di recidiva.

E’ inoltre previsto che tale somma sia devoluta al fondo per le spese ordinarie.

Un’ulteriore prerogativa dell’amministratore è quella della rappresentanza sia attiva che passiva, stabilita ex art. 1131.

L’amministratore, quindi, può agire in giudizio contro terzi o contro gli stessi condomini (cosiddetta rappresentanza attiva), per il deliberato dell’assemblea oppure senza necessità di autorizzazione nei casi previsti ex lege, oppure può essere convenuto in giudizio per le azioni riguardo le parti comuni del condominio.


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